3 apr 2020 – Dopo un contatto tra Ancma e Ministero dello Sviluppo Economico l’associazione del settore ciclo e motociclo ha potuto chiarire in via definitiva la situazione dei riparatori di biciclette. Sostanzialmente c’è la conferma di quanto avevamo già scritto nel nostro precedente articolo al riguardo (si veda qui).
Chi ritenesse opportuno, spiegano direttamente dall’Ancma, può tenere aperta la propria officina in quanto può essere un’attività funzionale a quelle aperte.
Per tenere aperto si può richiedere il permesso di apertura parziale attraverso il Modello di Comunicazione (cliccare qui per scaricare) ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera d) del D.P.C.M. 22 marzo 2020. (Attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere dei settori di cui all’allegato 1 del medesimo D.P.C.M., dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge n. 146/1990).
«Le attività di riparazione cicli – chiariscono dall’Ancma – può essere vista, pertanto, a supporto del settore postale ma anche di quello della distribuzione anche solo come riparazione del mezzo per permettere ai lavoratori obbligati a recarsi sul posto di lavoro e fra questi, ad ulteriore esempio, il servizio dei riders per il trasporto a domicilio dei pasti, soprattutto per anziani e malati.
«In tutti i casi la comunicazione va inoltrata alla propria prefettura di competenza, meglio se corredata da altra documentazione commerciale, ordini, consegne, documenti di trasporto e vale il concetto che in attesa di risposta dalla prefettura non sussiste rischio di sanzione rispetto alle motivazioni dichiarate di apertura parziale dell’attività e non tutte le prefetture potranno concedere le medesime autorizzazioni al DPCM del 22 marzo 2020.
FAQ
(presenti anche sul sito istituzionale del governo)
Per la produzione, valgono le regole nazionali: quello che si può produrre per il mercato nazionale si può produrre per l’estero. La filiera a monte (materie prime e semilavorati, servizi accessori) e a valle (commercializzazione e trasporto) si può trovare in 3 circostanze: sta nei codici Ateco permessi (ad esempio trasporto o produzione di prodotti chimici) o è produzione a ciclo continuo: può continuare liberamente; non sta nei codici Ateco ma sta producendo beni per la filiera “garantita”: può continuare limitatamente a tale ambito, previa dichiarazione al prefetto e finché non sopravvenga, eventualmente, una diversa valutazione sul punto di quest’ultimo;
- La mia attività prevalente non rientra tra i codici ATECO indicati ma, invece, vi rientra il codice ATECO di una delle mie attività secondarie, per la quale, pertanto, posso continuare ad operare. Devo preventivamente darne comunicazione al Prefetto?
No, la comunicazione al Prefetto non è necessaria in quanto l’attività ricade tra quelle essenziali riportate nell’allegato. Tale comunicazione è invece richiesta per continuare a svolgere una attività non ricompresa fra i codici Ateco indicati nell’allegato, ove se ne assuma la necessità per la continuità di una delle filiere prioritariamente e assolutamente garantite, ed è appunto sulla verifica di tale necessità che dovrà appuntarsi il controllo prefettizio. - L’attività della mia impresa è esclusa da quelle che possono proseguire (elencate nell’allegato del dpcm del 22 marzo 2020). Tuttavia, abbiamo scorte di magazzino e vendiamo i nostri prodotti tramite e-commerce. Ci sono limitazioni per tali vendite sia in territorio nazionale che all’estero? Il mio personale preposto alla gestione del magazzino e alle spedizioni può accedere ai locali dell’impresa?
Il dpcm 22 marzo prevede (all’art. 1, comma 1, lett. a)) che, per le attività commerciali, restino ferme le disposizioni del dpcm 11 marzo 2020 che, tra l’altro, consente il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato a distanza (on line, telefonica…) con consegna a domicilio, essendo tale modalità di vendita comunque autorizzata, a condizione che rientri tra le modalità di esercizio dell’impresa.
Pertanto, ferma restando la sospensione dell’attività di produzione, non sussistono limiti alle attività di e-commerce al dettaglio delle sole merci già prodotte prima di detta sospensione, fermo restando, per le attività non svolte da remoto, il necessario rispetto delle regole di sicurezza previste per il contrasto al virus COVID-19.
Conseguentemente:
– le attività amministrative (es. gestione degli ordini, assistenza alla clientela), ove possibile, devono essere organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
– le attività di gestione magazzino e spedizione, che non possono svolgersi da remoto, sono consentite nei limiti predetti - Sono previste limitazioni per il transito delle merci?
No, nessuna limitazione. Tutte le merci (quindi non solo quelle di prima necessità) possono essere trasportate sul territorio nazionale. Il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può spostarsi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci. - È consentito all’imprenditore o a un suo preciso delegato accedere a un’azienda o a un cantiere chiuso, per verificare lo stato dei beni o per per motivi di sicurezza?
È consentito nel caso di eventuali sopralluoghi indifferibili, finalizzati ad accertare la regolarità del funzionamento di alcune attrezzature o apparecchiature rimaste “accese”, ovvero “sotto pressione” (come gli impianti idraulici) o in altre situazioni simili, e ciò per evitare danni maggiori. - È stata resa critica la figura del manutentore per il mantenimento in funzione dei beni aziendali. Pacifico quando esso è esterno, ma se è un dipendente a occuparsene? Come ci si comporta?
Se tali funzioni sono svolte da personale interno all’azienda, ciò deve risultare da documentazione interna (ad esempio nel DVR), anche perché il manutentore interno dovrà essere altresì in possesso della necessaria formazione e addestramento specifico. Qualora dovesse recarsi in azienda per esigenze indifferibili, sarebbe opportuno che tali elementi specifici risultino dall’autocertificazione appositamente predisposta. - Per le imprese che non proseguono le attività, gli uffici amministrativi possono svolgere in sede le proprie funzioni e, più in generale, le attività di backoffice non effettuabili da remoto possono essere proseguite?
Ferme la sospensione dell’attività di produzione e la chiusura degli uffici, è consentito lo svolgimento in sede di attività fondamentali, indifferibili e inderogabili purché del tutto estranee a quella produttiva (es. pagamenti stipendi, pagamenti fornitori, acquisizione di documentazione indispensabile), limitando il più possibile il numero del personale presente e assicurando il rispetto delle misure precauzionali adottate. Al fine di agevolare lo spostamento del personale verso e dai luoghi di lavoro, si suggerisce al datore di lavoro di rilasciare una dichiarazione attestante la necessità della presenza del lavoratore nei locali aziendali. - Qualora l’attività della mia impresa sia sospesa, posso mantenere un presidio di dipendenti in azienda con funzioni di sicurezza, controllo dei rischi, vigilanza, pulizia, sanificazione degli ambienti, manutenzione?
Ferme la sospensione dell’attività di produzione e la chiusura degli uffici, è consentito l’accesso in loco di personale preposto ad attività di vigilanza, manutenzione o con funzioni di controllo dei rischi. In ogni caso, fermo il rispetto delle misure precauzionali adottate, il numero di persone presenti per le citate attività deve essere il più possibile limitato e comunque non deve trattarsi dello stesso personale addetto alla produzione. Al fine di agevolare lo spostamento del personale verso e dai luoghi di lavoro, si suggerisce al datore di lavoro di rilasciare una dichiarazione attestante la necessità della presenza del lavoratore nei locali aziendali. - Un’impresa che svolge un’attività funzionale può operare nei confronti di un cliente straniero?
Sì. Avendo l’emergenza COVID-19 una dimensione sovranazionale, come peraltro evidenziato nelle premesse del Dpcm del 22 marzo 2020, e non essendoci nel Dpcm stesso limiti territoriali alle attività funzionali, appare ragionevole ritenere che le stesse possano essere svolte nei confronti di clienti sa italiani, che stranieri. - L’attività della mia impresa è esclusa da quelle che possono proseguire (elencate nell’allegato del dpcm del 22 marzo 2020). Tuttavia, abbiamo scorte di magazzino e vendiamo i nostri prodotti tramite e-commerce. Ci sono limitazioni per tali vendite sia in territorio nazionale che all’estero? Il mio personale preposto alla gestione del magazzino e alle spedizioni può accedere ai locali dell’impresa?
Il dpcm 22 marzo prevede (all’art. 1, comma 1, lett. a)) che, per le attività commerciali, restino ferme le disposizioni del dpcm 11 marzo 2020 che, tra l’altro, consente il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato a distanza (on line, telefonica…) con consegna a domicilio, essendo tale modalità di vendita comunque autorizzata, a condizione che rientri tra le modalità di esercizio dell’impresa.
Pertanto, ferma restando la sospensione dell’attività di produzione, non sussistono limiti alle attività di e-commerce al dettaglio delle sole merci già prodotte prima di detta sospensione, fermo restando, per le attività non svolte da remoto, il necessario rispetto delle regole di sicurezza previste per il contrasto al virus COVID-19.
Conseguentemente:
– le attività amministrative (es. gestione degli ordini, assistenza alla clientela), ove possibile, devono essere organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
– le attività di gestione magazzino e spedizione, che non possono svolgersi da remoto, sono consentite nei limiti predetti.
Meccanici ciclisti? Se sono utili alle attività autorizzate, possono lavorare
Redazione Cyclinside
Si può inviare il modulo senza firma digitale ?
A quanto ci hanno detto, è sufficiente inviarlo via pec.